image_pdfimage_print

 

Congedo di maternità obbligatorio:

Le lavoratrici potranno scegliere di lavorare fino al parto e utilizzare i cinque mesi di maternità direttamente dopo la nascita del bambino/a, possibilità subordinata al parere del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente. “È riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro” (art.1, co. 485 Legge di Bilancio 2019).

Congedo papà 2019: aumentano i giorni, 5 + 1:

Il congedo obbligatorio per i padri passa da 4 a 5. Vale per i padri lavoratori con contratto di lavoro subordinato e va utilizzato entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore e può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. E’ confermato anche il congedo facoltativo. Si tratta della possibilità di astenersi dal lavoro un ulteriore giorno in sostituzione della madre, che dovrà rinunciare a un giorno del proprio congedo. Durante il congedo l’INPS riconosce al papà lavoratore un bonus-indennità pari al 100% della normale retribuzione giornaliera percepita. In tali casi, non è prevista la maturazione delle ferie.

Asilo nido: aumenta l’importo del bonus ma non è più possibile lo scambio tra congedo parentale e contributo:

Aumenta l’importo del bonus nido da 1.000 euro a 1.500 euro. In particolare, si tratta del:

  • bonus per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati;
  • bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

La misura, che scadeva il 31 dicembre 2018, è stata dunque prorogata fino a tutto il 2021. Dal 1° gennaio 2019, quindi, il bonus avrà un importo mensile di 136,36 euro, in quanto viene liquidato su 11 mensilità.

La legge di Bilancio per il 2019 non ha invece prorogato la norma che consentiva alle mamme di “scambiare” il congedo parentale con un bonus fino a 600 euro mensili per un massimo di sei mesi (quelli previsti per il congedo parentale facoltativo) per pagare la baby sitter o l’asilo nido. Chi ha fatto domanda entro fine 2018, avrà tempo fino al 31 dicembre 2019 per sfruttare il bonus. L’Inps spiega infatti che, con la nuova legge di bilancio, si stoppa il beneficio relativo al “contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia” che era stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-3015 e prorogato per il biennio 2017-2018. Dal primo gennaio 2019, quindi, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per accedere al beneficio.

 

Segreteria

FILT CGIL GENOVA