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Cos’è?

La somma aggiuntiva, detta “quattordicesima”, è una prestazione, d’importo netto, corrisposta in unica soluzione, in aggiunta alla rata di pensione di luglio, che si riceve a partire dal 64° anno di età. Lo scopo è quello di tutelare maggiormente il valore reale delle pensioni di importo medio-basso.

L’onere finanziario è a carico dello Stato. Per questo il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato al possesso di un determinato reddito personale, pur essendo una prestazione di carattere previdenziale. L’importo è fisso, mentre è perequato il limite di reddito.
Non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali. Non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.

Chi ne ha diritto

La quattordicesima spetta dal 64° anno di età se il reddito personale non supera il limite fissato. Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall’Irpef, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere, i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.

Le novità dal 2017

La quattordicesima nasce grazie all’accordo tra sindacati e governo del 2007 e fino a luglio 2016 è stata attribuita ai pensionati il cui reddito non superava una volta e mezza il trattamento minimo. Con l’accordo siglato a settembre 2016 da governo e sindacati, da luglio 2017 la somma aggiuntiva è incrementata del 30 per cento per i pensionati con redditi non superiori a una volta e mezza il trattamento minimo ed estesa anche a chi ha un reddito compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo

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