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Nota tecnica sulla revisione della l.n.146/90 in materia di diritto di sciopero

Come anticipato al convegno CNEL il 14 ottobre dal Ministro Sacconi e deciso dal Consiglio dei ministri in data odierna il Governo ha annunciato il proposito di procedere ad una revisione della vigente l.n.146/90, come modificata dalla l.n.83/2000, che detta la disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La revisione della disciplina vigente, che da quanto si apprende non riguarda solo i servizi pubblici essenziali ma anche i settori produttivi, prevede l’introduzione delle seguenti innovazioni:

1) consultazione referendaria obbligatoria per la proclamazione dello sciopero;

2) estensione del periodo di intervallo tra uno sciopero e l’altro;

3) previsione di forme di sciopero virtuale;

4) attribuzione ai prefetti del potere di esecuzione delle sanzioni individuali deliberate dalla Commissione;

5) introduzione dell’obbligo per il lavoratore di dichiarare preventivamente l’adesione allo sciopero;

6) attribuzione alla Commissione per le relazioni di lavoro (che sostituisce la Commissione di garanzia) dei poteri di conciliazione e arbitrato “come forma di prevenzione del conflitto”;

7) regolamentazione più restrittiva della revoca dello sciopero.

Anche il presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi, Antonio Martone, ha ritenuto condivisibile l’iniziativa legislativa su molte delle innovazioni annunciate dal Ministro e ha suggerito anche l’opportunità di rafforzare il ruolo delle associazioni degli utenti nella formazione delle regolamentazioni di settore e nella azione giudiziaria in caso di violazione della disciplina da parte delle organizzazioni sindacali. Il complesso delle misure annunciate denuncia il chiaro intento di introdurre ulteriori e immotivate restrizioni al diritto di sciopero. La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, adottata con il concorso attivo delle organizzazioni sindacali, infatti, offre all’utenza una protezione che non ha eguali tra i paesi europei. Il rispetto delle regole sugli scioperi è diffuso tra tutti i soggetti collettivi ed è testimoniato nei fatti dalle rare valutazioni negative del comportamento delle organizzazioni sindacali deliberate dalla Commissione di garanzia. Le attuali regole hanno reso innocua per l’utenza la frammentazione sindacale, la stessa piuttosto comporta conseguenze negative per le organizzazioni sindacali ed in particolare per quelle più rappresentative, per effetto delle limitazioni derivanti dal rispetto della regola della rarefazione oggettiva e soggettiva degli scioperi. Non si rinvengono, dunque, esigenze di tutela degli utenti che giustifichino oggi ulteriori interventi sul diritto di sciopero. A questo proposito va subito chiarito che il riferimento costituzionale, contenuto nell’art.40 Cost., alla regolamentazione legislativa del diritto di sciopero non può essere inteso come una incondizionata delega al legislatore del compito di regolare giuridicamente l’esercizio del diritto costituzionale di sciopero. Una tale interpretazione condurrebbe alla decostituzionalizzazione del diritto di sciopero, del tutto priva di senso. Il compito del legislatore non può che essere semplicemente quello di adattare l’esercizio del diritto ai diversi contesti lavorativi, mantenendo il più rigoroso rispetto del valore sociale che il legislatore costituzionale ha assegnato allo sciopero.

Peraltro, lo strumento legislativo prescelto dal Ministro per novellare la l.n.146/90: legge delega e conseguente decreto legislativo è di incerta legittimità costituzionale. Lo sciopero, infatti è materia coperta da riserva di legge. La legge che conferisce al Governo la funzione legislativa, come recita l’art.76 Cost., contiene solo l’indicazione di “principi e criteri direttivi”. Entrando nel merito delle innovazioni proposte dal Ministro e dalla Commissione di garanzia osserviamo quanto segue:

1) Consultazione referendaria. Ogni ipotesi referendaria comporta un mutamento della valutazione sociale del diritto di sciopero. Si tratta cioè di decidere se consegnare anche il diritto di sciopero alla potestà di una maggioranza o di una quota di lavoratori sia conforme ai principi di libertà e di pluralismo delle istanze sociali ai quali la nostra costituzione si ispira. Istanze alle quali anche lo statuto della CGIL presta tutela (“La Cgil considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell’azione sindacale” art.2). Non si tratta, quindi, di riaffermare in modo rituale e formalista una titolarità individuale del diritto di sciopero, ormai fortemente incisa dalla legislazione vigente, ma di ribadire l’impegno più forte e rigoroso a principi di libertà e di uguaglianza sui quali si è strutturato nel corso del tempo il nostro ordinamento.

2) Intervallo tra uno sciopero e l’altro. L’allungamento dei tempi dell’intervallo è una proposta di pura provocazione o di ignoranza della disciplina vigente. Gli addetti ai lavori sanno bene che tra uno sciopero e l’altro l’intervallo minimo è superiore ai 20 giorni e che il rispetto dei tempi di espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, la rarefazione tra scioperi che interessano lo stesso bacino di utenza o lo stesso servizio hanno dilatato i tempi della proclamazione in modo esagerato e nei settori nei quali vige il rispetto della franchigia in determinati periodi dell’anno la proclamazione è diventata una corsa ad ostacoli.

3) Lo sciopero virtuale. Non è necessaria una legge per introdurre lo sciopero virtuale, sarebbe sufficiente la volontà dei datori di lavoro, quella della Commissione di garanzia, quella del governo. I primi hanno sempre rifiutato di accogliere le proposte sindacali sull’argomento (in particolare quelle della CGIL), la Commissione dopo un timidissimo cenno ha rinunciato ad esercitare sui datori di lavoro gli strumenti di pressione a sua disposizione, trincerandosi sotto l’ampio ombrello del rispetto della libertà di iniziativa economica, il Governo avrebbe potuto introdurre anche per via regolamentare forme di pressione sui datori di lavoro per indurli a concordare con le organizzazioni sindacali forme virtuali di astensione dal lavoro. Potrebbe, ad esempio,il Governo accordare negli atti di concessione o nelle gare di appalto priorità alle imprese che abbiano sottoscritto accordi con le organizzazioni sindacali sullo sciopero virtuale;

4) Attribuzione ai prefetti del potere di esecuzione delle sanzioni individuali deliberate dalla Commissione. Anche qui pura provocazione o ignoranza della legge. La Commissione, infatti, delibera le sanzioni e prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari al lavoratore, il datore di lavoro che non ottempera alla prescrizione della Commissione incorre a sua volta nella sanzione prevista dalla legge. Quindi la irrogazione della sanzione è un atto dovuto del datore di lavoro. Invero, l’attribuzione della sanzioni ai prefetti si risolve nella elusione delle procedure e del sistema di graduazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi.

5) Poteri di conciliazione e arbitrato. L’attribuzione di poteri di conciliazione e arbitrato alla Commissione è una proposta allo stato assai oscura. Peraltro procedure di conciliazione già sono previste nei contratti collettivi. Piuttosto gravida di pericoli è la previsione di un arbitrato “come forma di prevenzione del conflitto”. L’arbitrato, infatti, esprime un giudizio definitivo. Significa forse che la Commissione potrà vietare lo sciopero se ritiene che lo stesso sia “inutile”?. E’ evidente che in tale ipotesi il contrasto con l’art.39 della Cost sarebbe palese e inaccettabile. La Commissione, infatti, si sostituirebbe alle organizzazioni sindacale nella deliberazione dell’azione di sciopero.

6) Revoca. Anche sulla revoca la proposta è assai oscura. Il presidente Martone spiega che la regolamentazione della revoca dovrebbe contenere l’effetto annuncio “la revoca ..la sera prima non serve a nulla”. La legge vigente già prevede che la revoca tardiva (cioè dichiarata entro i cinque giorni che precedono l’effettuazione dello sciopero) è sanzionata, salvo che sia intervenuta “un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione” o dell’autorità preposta alla precettazione. Quindi l’effetto annuncio è già punito. Una accentuazione del contenimento dell’effetto annuncio può voler dire solo che, trascorso un certo periodo dall’informazione all’utenza, sia che la vertenza si risolva sia che non si risolva la revoca non è consentita e di conseguenza la trattenuta sulla retribuzione è dunque giustificata anche in mancanza dell’astensione. Una vera aberrazione giuridica!

Carmen La Macchia

17 ottobre 2008

Scarica questo file (DDL_1473.pdf) DDL n. 1473

Scarica questo file (reportScioperiUE.pdf) la disciplina dello sciopero in Europa