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FIOM CGIL – Il part-time

Campo di applicazione

Il contratto lavoro part time può essere stipulato dalla quasi generalità dei lavoratori, dirigenti compresi, ci sono però alcune limitazioni.

– Per gli apprendisti la possibilità di effetuare lavoro part time non sembra essere esclusa, anche se l’orario di lavoro deve essere tale da consentire che vengano soddisfatte le esigenze formative insita nella natura del contratto di apprendistato.
– Il contratto di formazione lavoro è compatibile con il part time purchè la durata delle prestazioni lavorative permetta di conseguire la qualificazione professionale alla base di questa tipologia di contratto di lavoro.
– Il contratto a termine può applicare il part time
– Non applica il part time solo il lavoro domestico.

Contenuto del contratto

– Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, in modo tale da tutelare il lavoratore
– Il contratto scritto deve indicare la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario di lavoro, la mancanza di tali elementi non pregiudica la validità del contratto.
– Il contratto deve essere comunicato entro 30 gg dalla stipula alla Direzione Provinciale del Lavoro, la mancata o tardiva comunicazione è punita con sanzione amministrativa.

Trasformazione del contratto

– La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve risultare da atto scritto. Il rifiuto del lavoratore a trasformare il contratto da tempo pieno a part-time non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Adesione volontaria: l’adesione al contratto parziale deve essere volontaria, il lavoratore part-time non deve subire discriminazione rispetto al lavoratore a tempo pieno.
Anche nel lavoro part- time si può introdurre un periodo di prova purchè risulti da atto scritto non successivo all’inizio del rapporto. La durata di tale periodo è stabilita dai contratti collettivi sempre nei limiti fissati per legge che sono 3 mesi per il personale con qualifica di impiegato non direttivo e di sei mesi per tutti gli altri lavoratori.

Tipologia del part-time

Il lavoro parziale può essere svolto in 3 diverse modalità:
Part time orizzontale svolto con un orario giornaliero inferiore a quello normale previsto dal contratto;
Part time-verticale che vede il lavoratore impegnato in un orario giornaliero pieno ma solo per alcuni giorni della settimana, il mese o l’anno;
Part time misto che è una combinazione di part-time orizzontale e verticale.

Diritto di precedenza

I lavoratori part time hanno un diritto di prelazione in caso di assunzioni di lavoratori a tempo pieno da parte di unità produttive dello stesso datore di lavoro, collocate territorialmente entro i 50 km..
A parità di condizioni deve essere preferito il lavoratore con maggiori carichi familiari e con maggior anzianità di servizio.
Lavoro supplementare
Si definisce così il lavoro prestato oltre l’orario a tempo parziale ma per un tempo inferiore all’orario di lavoro ordinario. L’effettuazione del lavoro supplementare è possibile solo con il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto di quest’ultimo non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi per il giustificato motivo di licenziamento. La norma ammette, tuttavia il lavoro supplementare entro il limite massimo del 10% dell’orario mensile, da utilizzare nell’arco di più di una settimana,
Lavoro straordinario
Nel rapporto di lavoro part-time verticale non è prevista la possibilità di lavoro supplementare in quanto il lavoratore nelle giornate ( della settimana, del mese, dell’anno) in cui svolge l’attività lavorativa, è occupata a tempo pieno, in questa tipologia di part- time, le ore prestate in eccedenza devono essere considerate a tutti gli effetti ore di lavoro straordinarie.

Contributi

Come per le generalità dei lavoratori i contributi sono calcolati sulla retribuzione imponibile effettivamente corrisposta e comunque non inferiore al minimale fissato per legge.

Pensioni

Il diritto alla pensione si determina sulla base di tutta l’anzianità di servizio, comunque prestato part time o full time. Gli anni di lavoro part time “pesano” quindi come quelli prestati a tempo pieno, sempre che sia rispettato il minimale contributivo. Se invece la retribuzione corrisposta per le ore lavorate è inferiore al minimale, l’anzianità viene proporzionalmente contratta.
Al fine della misura
L’importo della pensione, invece, si determina calcolando per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavori a tempo pieno e, proporzialmente all’orario svolto, l’anzianità di servizio prestata a tempo parziale.

Malattia e maternità

Per entrambi i casi che comportano la sospensione temporanea dell’attività lavorativa, il diritto alle relative indennità spetta ai lavoratori a tempo parziale alle stesse condizioni fissate per i lavoratori a tempo pieno. Cambiano invece i criteri di determinazione della misura e ciò anche in relazione alla tipologia del part time svolto, orizzontale o verticale.
Nel primo caso l’indennità spetta regolarmente; nel caso part time verticale con fasi di inattività superiore ai 60 giorni, l’indennità viene corrisposta solo per i giorni coincidenti con i periodi di previsto svolgimento del lavoro, nell’ipotesi che l’assenza per malattia o maternità si verifichi sia in un periodo di attività sia in un periodo di pausa contrattuale.

Disoccupazione cassa integrazione guadagni

L’indennità di disoccupazione non è riconosciuta ai lavoratori part time per i periodi di pausa previsti dal contratto, alla recessione se il lavoratore ha raggiunto i requisiti di contribuzione e assicurazione previsti ha diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti.
I lavoratori part time hanno diritto alla cassa integrazione guadagni sia ordinaria sia straordinaria e conseguentemente anche alla mobilità.