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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

L’Assegno Unico e Universale entra in vigore nel 2022

A CHI SPETTA L’ASSEGNO UNICO?

L’assegno è riconosciuto:
– per ogni figlio o figlia minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
– per ciascun/a figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui ricorra una delle seguenti condizioni:
frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
svolga il servizio civile universale;
– per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: CHI PUÒ PRESENTARLA?

– Genitori conviventi
– genitori separati/divorziati
– genitore unico
– genitori affidatari
– tutore del/la figlio/a
– tutore del genitore
– figlio/a maggiorenne

Chi ha la responsabilità genitoriale e presenta la domanda dovrà possedere – al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione – i seguenti requisiti:
– essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo/a familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
– essere soggetto/a al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– essere residente e domiciliato/a in Italia;
– essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

COME E QUANDO VANNO PRESENTATE LE DOMANDE?

La domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico potrà essere presentata a decorrere dal mese di gennaio, dovrà essere ripresentata ogni anno e sarà riferita al periodo compreso tra marzo dell’anno di presentazione della domanda e febbraio dell’anno successivo. E’ necessario avere l’ISEE. In assenza di ISEE saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa. Se hai l’Isee ti puoi rivolgere direttamente alla categoria Cgil alla quale sei iscritto. In mancanza di Isee rivolgiti al Caaf Cgil per ottenerlo e per presentare domanda o per avere consulenza nella compilazione.

EROGAZIONE

Per le domande presentate entro il 30 giugno, in presenza dei requisiti,  la decorrenza dell’assegno sarà dal 1 di marzo. Per coloro che presenteranno la domanda dopo il 30 giugno la decorranza sarà il mese successivo alla presentazione della domanda.

A CHI VERRA’ EROGATO L’ASSEGNO?

L’assegno è corrisposto dall’INPS al/la richiedente nella misura del 100% ovvero su richiesta, anche successiva, in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al 100% al genitore affidatario. Tale opzione dovrà essere espressa nella domanda telematica.

COME VERRÀ EROGATO L’ASSEGNO?

Il nuovo assegno unico per figli e figlie verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario (sull’IBAN indicato in domanda) oppure mediante bonifico domiciliato, libretto postale o altre forme individuate dalla normativa.
Fa eccezione chi percepisce il Reddito di Cittadinanza che riceverà, senza che debba presentare domanda, l’importo dovuto con le stesse modalità di erogazione del RdC

Per info su Isee clicca sul link https://www.liguria.cgil.it/genova/notizie-cgil-genova/isee-quesiti-e-risposte/

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